Non sarà obbligatorio, il rifiuto non integra gli estremi per il licenziamento. Stessi diritti economici e normativi, no a vincoli di orario e fornitura di strumenti di lavoro

Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto l’accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato, proposto dal ministro Andrea Orlando. Hanno dato l’adesione al protocollo Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb tra i sindacati. Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi, Confetra tra le associazioni datoriali. 

Cosa prevede l’accordo sullo smart working. Le aziende che vorranno continuare ad usare il lavoro agile anche al di fuori della fase emergenziale per la pandemia da Covid ora hanno linee guida alle quali attenersi in attesa dei contratti. Il protocollo prevede che il lavoro agile si possa fare con un accordo individuale scritto che chiarisca la durata dell’accordo, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali ma anche quali saranno gli strumenti di lavoro, il potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del lavoratore. Di norma gli strumenti sono dati dal datore di lavoro ma tramite accordo si possono usare quelli di proprietà del lavoratore.

Il Protocollo – si legge – fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi”.

Il Protocollo chiarisce che l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile “non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare”.

Il lavoratore smart avrà gli stessi diritti economici e normativi di quelli che lavorano nei locali aziendali ma non avrà vincoli di orario. “La giornata lavorativa svolta in modalità agile – si legge – si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati”, ma dovrà essere individuata una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non erogherà la prestazione. Anche sugli strumenti di lavoro deciderà l’accordo individuale anche se “di norma” saranno forniti dal datore di lavoro.

Il protocollo sottolinea la “necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico” alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello con un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Si chiedono poi “urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente”.